PROCEDURE – PRIMO SOCCORSO

primo soccorso

PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso è l’insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di emergenza

una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici e/o psicologici o malori improvvisi, nell’attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati.

Si intende per primo soccorso anche l’assistenza che viene data in strutture provvisorie in presenza di situazioni critiche, nell’attesa di trasportare il paziente in centri sanitari più adeguatamente attrezzati.

Gli obiettivi del primo soccorso sono:

1 – Mantenere in vita l’infortunato; in realtà, questo è lo scopo di ogni tipo di cura medica;

2 – Prevenire ulteriori danni a carico del malcapitato; questo significa sia proteggerlo da fattori esterni (ad esempio allontanandolo da fonti di pericolo), sia applicare determinate tecniche di soccorso che limitano la possibilità che le sue stesse condizioni peggiorino (ad esempio, premere su una ferita per rallentare il sanguinamento);

3 – Favorire la riabilitazione, la quale comincia già mentre si sta attuando il soccorso.

L’omissione di soccorso, nell’ordinamento giuridico italiano, è un reato contro la persona, e più specificamente contro la vita e l’incolumità individuale.

Si configura come un reato omissivo, nel quale il legislatore viene a reprimere il mancato compimento di un’azione giudicata come doverosa, indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza di tale omissione.

Il diritto penale italiano prevede la fattispecie all’art. 593 del codice penale, ma in particolare prevede due distinte ipotesi:

Al primo comma l’omissione consiste nel non dare avviso immediato all’autorità di aver trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace di provvedere a sé stessa.

Al secondo comma del suddetto articolo l’omissione penalmente rilevante è quella di non prestare assistenza o di dare avviso all’autorità di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza.

Le aggravanti di tale norma penale derivano da eventuali lesioni personali: la pena è aumentata ex art. 64 c.p. se dal comportamento omissivo colpevole derivano lesioni, mentre nel caso di morte del soggetto in pericolo la pena è raddoppiata.

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